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[1]Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei Consorzi obbligatori con quella dei Consorzi volontari, questi ultimi, comunque denominati, quando, attraverso appositi organi, si propongano di disciplinare l'attivita' economica dei consorziati, sono tenuti a trasmettere, a decorrere dal 1° luglio 1932, ai Ministeri interessati, copia degli atti che regolano la loro costituzione e il loro funzionamento e degli eventuali atti modificativi.
[2]Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, sentite le Corporazioni interessate, puo' essere disposto che le norme relative alla vigilanza, di cui agli articoli 6 e 7, siano applicate, in tutto o in parte, anche ai Consorzi volontari anzidetti, che rappresentino almeno il 75 per cento della produzione nazionale dell'ultimo triennio di un determinato ramo di attivita' economica.
Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
