Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la costituzione di Consorzi obbligatori tra esercenti uno stesso ramo di attivita' economica allo scopo di disciplinare la produzione e la concorrenza.
tolto: La durata del Consorzio e' stabilita dallo stesso decreto e non puo' essere superiore a cinque anni.
tolto: Sentito il parere delle Corporazioni competenti, con uguale procedura, si puo' disporre che singoli Consorzi obbligatori, i quali regolino rami di attivita' economica tra loro connessi, siano coordinati nell'interesse della economia nazionale.
tolto: Restano ferme le generali attribuzioni conferite al Consiglio nazionale delle corporazioni per il regolamento dei rapporti economici collettivi dall'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art1 · fonte del testo