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[1]I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 6, primo comma, ed all'articolo 10, primo comma, entro il termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'atto di cui e' richiesta comunicazione, sono puniti con l'ammenda fino a L. 1000.

[2]I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non si attengano alla diffida ministeriale di cui all'articolo 6, secondo comma, entro il termine indicato nella diffida, sono puniti con l'ammenda fino a L. 10.000.

[3]Con la stessa pena sono puniti i componenti degli organi direttivi dei Consorzi che, nel caso previsto dall'art. 6, terzo comma, non promuovano entro il termine stabilito dal decreto Ministeriale la convocazione dell'assemblea dei consorziati per la loro sostituzione.

Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art11 · fonte del testo