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Le Corporazioni interessate hanno i seguenti compiti:

  • a)di seguire l'azione del Consorzio e di esaminarne le direttive generali;
  • b)di comunicare al Ministro competente le loro osservazioni;
  • c)di curare sulla base degli elementi raccolti e delle osservazioni da esse fatte la compilazione di una relazione, da rimettere periodicamente al Comitato corporativo centrale, sull'attivita' generale del Consorzio e sui risultati conseguiti in rapporto agli interessi della produzione.

Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art7 · fonte del testo