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[1]Qualora particolari esigenze di determinati rami di produzione lo richiedano, sentito il parere delle Corporazioni interessate, nel decreto di costituzione dei Consorzi obbligatori, o con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi del precedente art. 1, potra' essere disposto che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali o l'ampliamento di quelli esistenti per la fabbricazione dei prodotti, che formano oggetto del Consorzio, sia subordinato all'autorizzazione preventiva del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati.

[2]In ogni caso, coloro che, posteriormente alla costituzione del Consorzio, inizino una attivita' da questo regolata sono di pieno diritto sottoposti alla disciplina del Consorzio medesimo.

[3]Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e quelle del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, riguardante l'impianto di stabilimenti industriali.

Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art8 · fonte del testo