Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora particolari esigenze di determinati rami di produzione lo richiedano, sentito il parere delle Corporazioni interessate, nel decreto di costituzione dei Consorzi obbligatori, o con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi del precedente art. 1, potra' essere disposto che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali o l'ampliamento di quelli esistenti per la fabbricazione dei prodotti, che formano oggetto del Consorzio, sia subordinato all'autorizzazione preventiva del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati.
[2]In ogni caso, coloro che, posteriormente alla costituzione del Consorzio, inizino una attivita' da questo regolata sono di pieno diritto sottoposti alla disciplina del Consorzio medesimo.
[3]Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e quelle del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, riguardante l'impianto di stabilimenti industriali.
Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
