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[1]Per le ferrovie secondarie esercitate dallo Stato, o di sua proprieta' ed esercitate da imprese private, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 9 giugno 1901, n. 220, colla modificazione della tassa stabilita all'art. 16 della presente legge.

[2]Al limite di L. 10,000, stabilito nell'art. 1 della citata legge 9 giugno 1901, e' sostituito quello di L. 7000, di prodotto per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, quando le riduzioni disposte con l'art. 5 della legge stessa riguardino soltanto le relative tariffe. In questo caso la riduzione di tali tariffe puo' essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondoche' il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette e' superiore a L. 5500 al chilometro, ovvero sta fra le L. 5500 e 4000, od e' inferiore a L. 4000.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 7 settembre 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art18 · fonte del testo

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