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[1]Per le ferrovie secondarie esercitate dallo Stato, o di sua proprieta' ed esercitate da imprese private, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 9 giugno 1901, n. 220, colla modificazione della tassa stabilita all'art. 16 della presente legge.
[2]Al limite di L. 10,000, stabilito nell'art. 1 della citata legge 9 giugno 1901, e' sostituito quello di L. 7000, di prodotto per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, quando le riduzioni disposte con l'art. 5 della legge stessa riguardino soltanto le relative tariffe. In questo caso la riduzione di tali tariffe puo' essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondoche' il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette e' superiore a L. 5500 al chilometro, ovvero sta fra le L. 5500 e 4000, od e' inferiore a L. 4000. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1910, n. 580
4La L. 21 luglio 1910, n. 580 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Sono abrogati i limiti di prodotto lordo chilometrico, di cui agli articoli 1 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, per l'applicazione del regime economico sulle ferrovie".
Testo in vigore dal 7 settembre 1910 al 22 dicembre 2008
