Disposizioni sui beni culturali

Art. 12 — Norme sui generatori aerosol contenenti vernici

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Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 e' vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1997 al 10 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art12 · fonte su Normattiva