Disposizioni sui beni culturali

Art. 5 — Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1997 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni con uno o piu' istituti di credito all'uopo prescelti". In ogni caso, gli immobili di proprieta', restaurati a totale carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate da apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed i singoli proprietari. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961) n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. E' altresi' autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, e' effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1997 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art5 · fonte su Normattiva