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La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio Si intendono "non esauriti" i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte, e per i quali non sia intervenuto accordo tra le parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto.

Testo in vigore dal 11 agosto 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-08-06;790~art3 · fonte del testo