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Il corrispettivo di affitto, ai fini dell'applicazione della riduzione relativamente ai canoni convenuti con riferimento al prezzo della canapa, sara' determinato sulla base della media generale dei prezzi, delle qualita' e quantita' effettivamente conferite dai singoli affittuari. Nel caso che la fibra non sia coltivata, il prezzo medio per la determinazione del canone in denaro sara' regolato sulla media generale della qualita' e quantita' conferite al Consorzio nazionale produttori canapa.

Testo in vigore dal 11 agosto 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-08-06;790~art4 · fonte del testo