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L'esercizio dei parchi di divertimento e' subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. L'autorizzazione e' rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonche' della capacita' finanziaria e dell'anzianita' di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire. L'autorizzazione e' sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 15 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art7 · fonte su Normattiva