Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
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I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di eta'. E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1991 al 31 luglio 1999
