Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229

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I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di eta'. E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1991 al 31 luglio 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 460/1993

    Questione infondata
    23 dicembre 1993

    La mancata estensione ai farmacisti dirigenti del diritto ad essere trattenuti in servizio per il numero di anni necessario per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - reintrodotto dalla legge n. 50 del 1991 solo per i primari ospedalieri di ruolo - non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. Come la Corte ha più volte affermato, infatti, non è dato rinvenire nell'ordinamento una garanzia generale che contempli per tutti i pubblici dipendenti il riconoscimento di tale beneficio, ma solo specifiche deroghe, a favore di determinate categorie, disposte in virtù di discrezionale apprezzamento del legislatore; ne', nel caso, vale a fondare una aspettativa di eguale trattamento privilegiato in favore dei farmacisti - che dal punto di vista della tipica professionalità, delle competenze e delle responsabilità non possono identificarsi con i primari ospedalieri - il fatto che essi godessero, nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del d.l. n. 402 del 1982, di pari considerazione accanto ai primari ospedalieri, giacché anche questa fu una normativa derogatoria, superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari (v. art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979) del principio del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 'in parte qua'). - Nello stesso senso, su analoghe questioni riguardanti il personale sanitario, ordd. nn. 320/1992 e 193/1992 e in precedenza, riguardo, particolarmente, alle su citate leggi del 1964 e del 1982, sent. n. 134/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente · Art. 3 Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente

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  • Ordinanza n. 320/1992

    Questione infondata
    8 luglio 1992

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - v. S. n. 440/1991 e O. n. 193/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente

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  • Ordinanza n. 193/1992

    Questione infondata
    22 aprile 1992

    Come già affermato, per analoga questione concernente diverse categorie di personale, nel vigente quadro di riferimento normativo, non è configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per ciascuna di esse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 19 febbraio 1992, n. 50 e del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - Nello stesso senso v. S. n. 440/1991 e O. n. 98/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 51 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-02-19;50~art1 · fonte su Normattiva