Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1991 al 9 ottobre 2010. 198 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati, attribuendo un punteggio di merito, compreso tra uno e trenta, tenendo conto del complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
tolto: a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
tolto: b) qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso i reparti, al complesso dei trascorsi di carriera e alla rilevanza delle funzioni connesse con gli incarichi ricoperti e agli anni di servizio complessivo prestato da ufficiale;
tolto: c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi di specializzazione a livello universitario, al conseguimento della libera docenza e ad altri titoli. La commissione, inoltre, sottopone i candidati ad un esame orale vertente su argomenti di medicina legale, igiene, patologia medica e chirurgica, attribuendo un punteggio di merito anch'esso espresso in trentesimi. Sulla base della media dei punteggi di cui ai commi 1 e 2 riportati dai singoli candidati, la commissione compila, infine, una graduatoria di merito dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano di grado. Per essere dichiarati vincitori del concorso i candidati devono comunque aver riportato un punteggio complessivo minimo di 27/30.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-11;270~art3 · fonte del testo