Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1 gennaio 1951, la tabella n. 1, annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di eta' apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, e' sostituito dalla tabella annessa alla presente legge. Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di eta' previsto per i gradi predetti anteriormente al 1 gennaio 1951.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art3 · fonte del testo