Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data della spedizione, anziché alla data della ricezione - Asserita, non giustificata, disparita' di trattamento, rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrtivo e rispetto anche alle parti che, nel processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per l'adeguamento della disciplina del processo tributario a quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale si basano le censure - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <<si considera fatta nella data della spedizione>>; nonche' degli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1 del decreto stesso, nei limiti in cui a detto art. 16 fanno riferimento. La regola posta dalla normativa impugnata, infatti, non risulta estranea al sistema processuale civile, poiche' in materia di spedizioni a mezzo posta, regola identica e' stabilita da entrambi i codici di rito (artt. 140, 583, cod. proc. civ. e art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ne' si configura, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto di agire in giudizio sia del notificante, il quale, anzi, risulta avvantaggiato sia del destinatario dell'atto notificato. Infine, va rilevato che le disposizioni in esame, rendendo meno rischioso per la parte notificante il ricorso al servizio postale e quindi, incentivando l'impiego dello stesso, costituiscono compiuta attuazione del principio contenuto nella legge di delega n. 413 del 1991, che stabilisce l'uso piu' largo possibile del servizio medesimo. - V., da ultimo, le sentenze n. 165/2000 e 18/2000, che escludono l'esistenza di un principio costituzionale di uniformita' tra i vari tipi di processo. A.M.M.
Riguarda ancheart. 16 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 53 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPUGNATO RICHIESTA DAL CONTRIBUENTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE - RICORSO AVVERSO LE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAL CENTRO DI SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTA LESIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche' dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), <<nella parte in cui non consentono, neppure quando il contribuente richieda alla commissione tributaria competente la sospensione cautelare dell'atto impugnato, di depositare validamente la copia del ricorso avverso le iscrizioni a ruolo operate dal centro di servizio, instaurando il rapporto processuale prima della scadenza del termine semestrale, di cui al menzionato art. 10 del predetto d.P.R. n. 787 del 1990. Disciplina, questa, che impedisce all'interessato, durante tale periodo di tempo, di ottenere in sede giurisdizionale la sospensione cautelare dell'atto>>, in quanto l'orientamento espresso in passato dalla Corte - alla stregua del quale l'effettivita' della tutela giurisdizionale per il contribuente si realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal giudice tributario, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, e' tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma riscossa e non dovuta - non appare atto a definire la questione cosi' come sollevata dal giudice rimettente. Invero - posto che la stessa Corte ha rilevato, in altra occasione, il carattere strumentale della funzione cautelare rispetto alla effettivita' della tutela dinanzi al giudice - e' da ritenere che la normativa impugnata, nel coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e l'attuale rito del processo tributario, non impedisca al contribuente che ricorra avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e chieda la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di depositare, presso la segreteria della commissione tributaria, l'altro esemplare del ricorso, senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980. - Cfr. S. nn. 63/1982 e 253/1994. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 47 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 10 d.P.R. 787/1980