GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICE 'A QUO' - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - SUSSISTENZA.
Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale e' il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma, che e' chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 41 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 28 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 27 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 46 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 45 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 30 legge 413/1991e altri 3
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSI PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE - PREVISTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL CONTRIBUENTE RISPETTO AGLI UFFICI FINANZIARI E DEI CONTRIBUENTI CHE SI DIFENDONO PERSONALMENTE RISPETTO A QUELLI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito nella l. 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa, in quanto - posto che deve escludersi che vi sia, in linea di principio, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo, decorso un periodo ragionevole di inattivita' processuale; che l'onere di semplice istanza di trattazione non incide sul diritto di difesa ed e' adempimento ne' vessatorio, ne' ingiustificatamente gravoso per le parti, ne' di per se' irragionevole; che il concreto termine fissato dall'art. 75, comma 2, e' costituzionalmente adeguato; e che anche in sede processuale devono valere i principi dell'affidamento, della conoscibilita' dell'atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo - ove siano stati adempiuti tutti gli oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente, e' manifestamente irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla possibilita' di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale), quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 1 d.l. 477/1993art. 69 d.l. 331/1993
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NUOVO ORDINAMENTO - DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE - RICORSI PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - PROSECUZIONE - CONDIZIONI - ONERI A CARICO DEI RICORRENTI - PREVISTA ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI TRATTAZIONE NEL TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO AI PROCESSI PENDENTI IN PRIMO E SECONDO GRADO, PER I QUALI IL CONTESTATO ONERE NON E' PIU' PREVISTO, E FRA GLI STESSI RICORRENTI A SECONDA DELLA LORO MAGGIORE O MINORE IDONEITA' A TUTELARE LE PROPRIE RAGIONI - SOPRAVVENUTE MODIFICHE PER EFFETTO DI SENTENZA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA NELLA PARTE RELATIVA ALLA DECORRENZA DEL TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 69 d.l. 331/1993