Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici speciali e dei criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Prospettazione, in via subordinata, di ulteriore questione concernente il contrasto fra il divieto di ricorrere alla prova testimoniale nel processo tributario e il principio di eguaglianza e il diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità delle norma censurata in via principale - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: in via principale, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari; in via subordinata, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato, in riferimento ai medesimi parametri, poiché non ammette, nel processo tributario, il ricorso alla prova testimoniale. Le questioni sono divenute prive di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, suddetto, mentre sulla questione sollevata in via subordinata la Corte non è più chiamata a pronunciarsi, essendo stata prospettata solo per il caso in cui non venisse accolta la principale. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 130/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di oggetto v., citata, ordinanza n. 269/2008.
sentenza 22/2009massima n. 33141 Riguarda ancheart. 3 d.l. 12/2002art. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Facoltà di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Denunciata assoluta irrazionalità, ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere, compressione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione, in base ad interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni tributarie ispirata ai principi della terzietà del giudice, dell'onere della prova e dell'applicabilità (in quanto compatibili) delle norme del codice di procedura civile - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione. Con la soppressione del potere, in precedenza previsto dall'art. 7, comma 3, dello stesso d.lgs., di ordinare alle parti il deposito dei documenti, il legislatore ha voluto rafforzare il carattere dispositivo del processo tributario, accentuando la terzietà del giudice: infatti, la rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma non implica, né consente, che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice, facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione. I poteri officiosi riconosciuti alle Commissioni dalla norma censurata non possono essere intesi, come presuppone l'ordinanza di rimessione, quali strumenti attraverso cui il giudice, sostituendosi all'amministrazione, svolge in sede giurisdizionale attività di controllo o accertamento proprie della fase procedimentale. E' soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice che è impensabile una "reviviscenza", sotto le spoglie di un'applicazione estensiva dell'art. 7, comma 1, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti necessari per la decisione. - Sull'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, v., citata, sentenza Cass. 11 gennaio 2006, n. 366.
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Impossibilità di provare l'effettiva durata della condotta antigiuridica rispetto a quella accertata - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al regime probatorio nel processo tributario per l'impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Lamentata violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 7, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale,sostituendo i commi 3 e 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 (art. 36- bis , comma 7, lettere a) e b) ), ha previsto una modalità di determinazione della sanzione sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente e caratterizzata dall'assenza di qualunque meccanismo presuntivo. Il medesimo decreto, inoltre, ha attribuito la competenza all'irrogazione della sanzione, non più all'Agenzia delle entrate, bensì alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Conseguentemente, alla luce di tali sostanziali modifiche della disposizione censurata, si impone una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle questioni sollevate, e ciò a prescindere da ogni rilievo circa le ravvisate lacune dell'ordinanza di rimessione in merito alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione, alla indeterminatezza del tipo di intervento richiesto alla Corte.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 12/2002
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare nel processo tributario, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata anteriormente all'ordinanza di rimessione - Omessa valutazione - Conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perchè il giudice rimettente non ha tenuto conto di una modificazione della norma censurata intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione e non ha svolto alcuna motivazione in ordine alla eventuale incidenza del ius superveniens sulla fattispecie al suo esame, risolvendosi tale omissione in carenza di motivazione sulla rilevanza. - V. ordinanze numeri 268 e 74/2006, n. 152/2003.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 12/2002art. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto di lavoro - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice 'a quo' nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'ambito dei mezzi istruttori utilizzabili nel processo tributario la prova testimoniale. Invero, il rimettente, nel prospettare la questione, non ha argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci in relazione alla riconducibilità alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione all'orientamento secondo cui il presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione è dato dal fatto che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, vedi, citata, ordinanza n. 144/1998. - Per l'affermazione secondo cui, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, deve essere valorizzata "la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario", vedi, citate, ordinanze numeri 34, 35 e 94/ 2006.
Processo tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa, del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza in relazione a controversie di differente natura - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude la prova testimoniale nel processo tributario. L’ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, non risultando che, nel corso del giudizio ‘a quo’, sia stata richiesta l’ammissione della prova testimoniale.
Contenzioso tributario - Poteri istruttori - Integrazione dell'attività svolta dagli uffici amministrativi - Ordine di comparizione di terzi (ritualmente convocati), dinanzi al giudice tributario - Mancata previsione del potere di disporre l'accompagnamento coattivo del terzo inadempiente all'ordine del giudice - Prospettata irragionevolezza - Richiesta di sentenza additiva carente di indicazioni di ordine costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto non attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del terzo - inadempiente ad un ordine del giudice - al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi a operazioni fiscalmente rilevanti. Il rimettente, infatti, nel sollecitare la richiesta pronuncia per la introduzione nel processo tributario di un mezzo di prova non previsto dal legislatore, non prospetta tuttavia convincenti ragioni di ordine costituzionale, che possano indurre a tale soluzione. - Sulle caratteristiche del processo tributario, anche sotto l'aspetto probatorio, sentenze qui richiamate n. 18/2000 e n. 141/1998.
Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Prospettata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra le parti, e anche tra sistemi processuali diversi, nonche' del diritto di difesa - Specificita' del processo tributario - Prospettata violazione del principio di capacità contributiva - Riferibilita' del principio non alla disciplina processuale, ma alla disciplina sostanziale dei tributi - Non irragionevole scelta e discrezionalità del legislatore con riguardo all'ammissibilita' dei singoli mezzi di prova - Non fondatezza.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude l'ammissibilita' della prova testimoniale nel processo tributario. Infatti, con riferimento all'art. 3 Cost., va anzitutto escluso che il divieto di prova testimoniale possa collidere con il principio di "parita' delle armi" - che rappresenta l'espressione, in campo processuale del principio di eguaglianza - in quanto esso e' formulato in termini generali ed astratti. Inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 - e sotto il diverso profilo della comparazione con altri sistemi processuali, evocato in base alla considerazione che, mentre in altri procedimenti giurisdizionali (civile, penale) la parte puo' normalmente ricorrere a prove testimoniali, il divieto assoluto della prova testimoniale sarebbe lesivo del principio di eguaglianza e del generale canone di ragionevolezza, non essendo in alcun modo giustificabile tale previsione normativa a seconda del tipo di contenzioso instaurato - non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sicche' i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento. Ne consegue che il divieto della prova testimoniale nel processo tributario trova giustificazione, sia nella spiccata specificita' dello stesso rispetto a quello civile ed amministrativo, correlata alla configurazione dell'organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio; sia nella circostanza che esso e' ancora, specie sul piano istruttorio, in massima parte scritto e documentale; sia, infine, nella stessa natura della pretesa fatta valere dall'amministrazione finanziaria attraverso un procedimento di accertamento dell'obbligo del contribuente che mal si concilia con la prova testimoniale. L'asserita violazione dell'art. 24 Cost. deve ritenersi, a sua volta, insussistente, sia perche' l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce, di per se', violazione del diritto di difesa - potendo questo essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalita', in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti; sia perche' l'asserita impossibilita' della parte di fornire 'aliunde' la prova di una specifica circostanza di fatto, quand'anche esistente, non potrebbe, di per se', ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, essendo conseguenza necessitata della scelta, discrezionale, del legislatore riguardo all'ammissibilita' ed ai limiti dei singoli mezzi di prova (scelta, del resto, presente anche nel processo civile, in relazione a determinati fatti o rapporti la cui prova puo' essere fornita soltanto per iscritto). Con riferimento, infine, all'art. 53 Cost., tale disposizione riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non quella del processo. - S. nn. 128/1972, 120/1992, 253/1994, 82/1996, 53/1998 e 141/1998; O. nn. 506/1987, 76/1989, 108/1990, 6/1991, 322/1992, 114/1999. red.: S. Di Palma
sentenza 18/2000massima n. 25108 Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Ritenuta impossibilità di utilizzare in sede processuale le dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, (che deve essere) interpretato nel senso di non ricomprendere, nella previsione del diritto di prova testimoniale, anche l'inammissibilita' delle dichiarazioni di terzi, eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, tenuto conto che le dichiarazioni in questione sono essenzialmente diverse dalla prova testimoniale, che e' necessariamente orale e di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio. Infatti, la possibilita' che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, in un processo nel quale quest'ultimo non puo' avvalersi, per contestarne l'efficacia probatoria, della prova testimoniale non collide ne' con il principio di eguaglianza, ne' con il diritto di difesa del contribuente medesimo. Con il principio di eguaglianza, perche' il valore probatorio di dichiarazioni siffatte e' solamente quello proprio degli elementi indiziari, che, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione; sicche', trattandosi di un'efficacia ben diversa da quella che deve riconoscersi alla prova testimoniale, tale rilievo e' sufficiente ad escludere che l'ammissione di un mezzo di prova (le dichiarazioni dei terzi) e l'esclusione dell'altro (la prova testimoniale) possa comportare la violazione del principio di "parita' delle armi". Con il diritto di difesa del contribuente, perche' questi, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, puo' contestare la veridicita' delle dichiarazioni di terzi, raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale; sicche', ove cio' avvenga, il giudice tributario - se non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova, anche a prescindere dalle predette dichiarazioni - potra' e dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7, rinnovando e, eventualmente, integrando, secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialita', l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio, tenuto soprattutto conto che, in presenza di una specifica richiesta di parte, le ragioni del mancato esercizio di tale potere-dovere sono soggette al generale sindacato di congruita' e sufficienza della motivazione, proprio delle decisioni giurisdizionali (cfr. Massima "A"). red.: S. Di Palma
sentenza 18/2000massima n. 25109 Contezioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita', per omissione di qualsiasi cenno in ordine alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e di motivazione sia sulla rilevanza della questione che sulla sua non manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'ammissibilita', nel processo tributario, della prova testimoniale. A.M.M.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVA TESTIMONIALE - DIVIETO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., in quanto il giudice rimettente, pur affermando l'astratta decisivita' della prova testimoniale nel giudizio "a quo", omette qualsiasi cenno sulla richiesta di ammissione di tale prova. red.: S. Di Palma