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Il personale degli enti e' tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio. I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definirle specifiche responsabilita' da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi. In materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, nonche' di responsabilita' dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. L'orario di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali ed e' distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti. Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente. Il compenso orario del lavoro straordinario e' determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza. - Il riposo settimanale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

Testo in vigore dal 2 aprile 1975 al 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 928/1988

    Questione infondata
    28 luglio 1988

    La disciplina dell'orario di lavoro del personale degli enti pubblici, in base e per effetto delle varie fonti di diverso livello (contratti collettivi succedutisi nel tempo e trasfusi in buona parte in vari d.P.R.: art. 6, d.P.R. n. 346 del 1983; art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 13 del 1986; art. 7, d.P.R. n. 267 del 1987) non è uniforme e rigida ma articolata e differenziata a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale. In particolare, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali, l'I.N.P.S. tiene conto (v. ordine di servizio della Direzione Generale dell'Istituto n. 527 del 20 gennaio 1982) della peculiarità del rapporto e della necessità che questi ultimi hanno di svolgere la loro attività professionale all'esterno dell'ufficio, per cui, con dichiarazione da essi stessi sottoscritta, possono attestare la durata della prestazione svolta all'esterno. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 20 marzo 1975 n. 70 nella parte in cui stabilirebbe un orario di servizio unico per tutti i dipendenti degli enti contemplati nella stessa legge, compreso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli avvocati e i procuratori legali degli enti stessi, iscritti all'albo speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto dall'art. 15 della citata legge n. 70/75).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art8 · fonte su Normattiva