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L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale il 1 febbraio 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonche' l'indennita' di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla meta'".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1957 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ge…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;16~art2 · fonte del testo