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L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale il 1 febbraio 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonche' l'indennita' di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla meta'".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1957 al 22 dicembre 2008
