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La tassa prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale e' stabilita in L. 3000.
Testo in vigore dal 9 maggio 1957 al 1 luglio 2002
