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[1]Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono riuniti in unico ruolo, secondo la tabella organica A, annessa alla presente legge.
[2]Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado inferiore a console, in servizio alla data della presente legge, che abbiano titoli per essere ammessi al Corso speciale di istruzione forestale di cui al comma 1 dell'art. 4, e' fatto obbligo di frequentare il predetto corso e munirsi del relativo diploma di specializzazione.
[3]Eguale obbligo e' fatto a coloro che, essendo sforniti di detti titoli, li acquistino entro l'anno 1933.
[4]Quelli i quali non conseguiranno il diploma di specializzazione, non potranno essere destinati a servizi tecnici, ne' essere promossi di grado.
[5]Gli ufficiali in servizio alla data della presente legge, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere promozioni.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
