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Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti nella tabella B, unita alla presente legge, saranno raggiunti, anziche' nel termine dell'anno 1933, fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, entro l'anno 1935, gradualmente, in modo che al 1° luglio di ciascun anno risultino coperti 165 posti in piu' del numero di quelli coperti al 1° luglio dell'anno precedente.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
