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I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20, non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto. Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge sopra citata.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art23 · fonte del testo