((Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:

  • 1)guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;
  • 2)evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;
  • 3)moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
  • 4)sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;
  • 5)difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali;
  • 6)aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture. Il mancato pagamento della fornitura, purche' non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, e' equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento. La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma puo' essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante)).

Testo vigente dal 5 gennaio 1958

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958. 178 parole tolte, 167 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi aggiunto: del credito cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, tolto: Bonimossa aggiunto: sommossa e tumulto popolare;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli tolto: aventi aggiunto: eventi di cui ai numeri 1tolto: , 2, 3aggiunto: ), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattualitolto: . La copertura di tale rischio puo' essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi, laaggiunto: ;

aggiunto: 6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture. Il mancato pagamento della fornitura, purche' non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, e' equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento. La copertura del rischio di cui tolto: a questo numero, aggiunto: al n. 4) del primo comma puo' essere concessa tolto: soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazioneaggiunto: , anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art3 · fonte del testo