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Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:

  • 1)guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, Bonimossa e tumulto popolare;
  • 2)evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;
  • 3)moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
  • 4)sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli aventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;
  • 5)difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio puo' essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, puo' essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art3 · fonte del testo