L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreche' detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:
- a)finanziamento di esportazioni italiane o di attivita' a queste collegate;
- b)finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
- c)contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
