L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreche' detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

  • a)finanziamento di esportazioni italiane o di attivita' a queste collegate;
  • b)finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
  • c)contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art8 · fonte su Normattiva