Gli stanziamenti gia' autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonche' quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all'articolo 8 e al secondo comma del precedente articolo 12. I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art14 · fonte su Normattiva