L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purche' detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonche' delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art15 · fonte su Normattiva