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Il Mediocredito centrale puo' effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art20 · fonte su Normattiva