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Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 11 e 16 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 20, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art21 · fonte su Normattiva