L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione. Per l'assolvimento di questi compiti e' istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
