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L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione. Per l'assolvimento di questi compiti e' istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
