Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine e' ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
