I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attivita' del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro per il tesoro. Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art35 · fonte su Normattiva