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I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attivita' del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro per il tesoro. Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art35 · fonte su Normattiva