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Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e II della presente legge, e' fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato. Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo. Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunto fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma. L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilita' per l'anno medesimo e puo', quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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