Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato "Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955" sono versate al bilancio entrate dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
