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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 11 e 16, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art42 · fonte del testo