[1]Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
