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Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art43 · fonte del testo