Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977. Leggi il testo vigente →
Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
