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Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art6 · fonte del testo