Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

  • 1)per l'insolvenza di diritto:
  • a)dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata; oppure
  • b)dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
  • 2)per l'insolvenza di fatto:
  • a)dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive; oppure
  • b)dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere; oppure
  • c)in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art7 · fonte su Normattiva