Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:
- 1)per l'insolvenza di diritto:
- a)dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata; oppure
- b)dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
- 2)per l'insolvenza di fatto:
- a)dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive; oppure
- b)dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere; oppure
- c)in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
