Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
