Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
