Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art9 · fonte su Normattiva