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Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, ((ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo)) e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno. Il ricovero di cui al precedente comma avverra' previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera onnicomprensiva di lire 500 pro capite.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010
