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L'assistenza puo' essere estesa, secondo le modalita' e per le circostanze eccezionali previste dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, a connazionali che siano costretti a rimpatriare da altri Paesi.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
