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All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi inscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1964 con i fondi inscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno inseriti nei corrispondenti capitoli di spesa.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
