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[1]Gli ufficiali collocati « fuori organico » sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che essi rivestivano nel servizio permanente effettivo.
[2]Essi possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'art. 9 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 516. Coloro che ne hanno particolare attitudine possono essere destinati dal Ministro per la marina, in seguito a domanda, all'inquadramento delle Organizzazioni Giovanili Fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennita', da fissarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, e sono considerati a tutti gli effetti in servizio, continuando pero' a percepire gli assegni e le indennita' di cui al seguente articolo.
[3]Il periodo trascorso « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.
[4]Al termine della permanenza nella posizione di « fuori organico » gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per 8 anni e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro eta' e della loro idoneita'.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 maggio 1954
