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[1]Gli ufficiali collocati « fuori organico » sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che essi rivestivano nel servizio permanente effettivo.
[2]Essi possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'art. 9 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 516. Coloro che ne hanno particolare attitudine possono essere destinati dal Ministro per la marina, in seguito a domanda, all'inquadramento delle Organizzazioni Giovanili Fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennita', da fissarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, e sono considerati a tutti gli effetti in servizio, continuando pero' a percepire gli assegni e le indennita' di cui al seguente articolo.
[3]Il periodo trascorso « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.
[4]Al termine della permanenza nella posizione di « fuori organico » gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per 8 anni e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro eta' e della loro idoneita'. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1954, n. 113
8La L. 10 aprile 1954, n. 113, ha disposto (con l'art. 105, comma 1) che "La categoria di "fuori organico" prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 105, comma 2) che "Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria".
Testo in vigore dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009
